Soggetti non obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.R.I.
Quali sono i soggetti tenuti all’iscrizione al R.E.N.T.R.I.
1) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2) i produttori di rifiuti pericolosi ed i produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti;
3) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5) i Comuni o loro Consorzi e le Comunità Montane, con riferimento ai rifiuti pericolosi.
I soggetti esonerati per i quali non decorre l’obbligo di iscrizione, tra i quali le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti, possono iscriversi al R.E.N.T.R.I. volontariamente, secondo le procedure previste dallo stesso e potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo. In quest’ottica dovranno comunque rispettare quanto disposto dal regolamento medesimo.
Modalità di Iscrizione al R.E.N.T.R.I.
Premesso tutto ciò, dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, l’iscrizione al R.E.N.T.R.I. da parte dei soggetti tenuti all’iscrizione, è effettuata con le seguenti tempistiche:
- a decorrere dal diciottesimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi (13 febbraio 2025), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano in questa fattispecie anche i gestori ambientali operanti nel settore rifiuti);
- a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi (14 agosto 2025), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni successivi (13 febbraio 2026), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (con meno di 10 dipendenti).